Statuto Medi@Rice

ART. 1 Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Mediatori Merceologi specializzati in Borsa Risi”.

Potrà anche essere utilizzata, più brevemente, la sigla “Medi@Rice”, sigla che viene adottata anche per la denominazione dell’indirizzo del sito web dell’associazione, per elementi grafici, logo e affini.

ART. 2 – Sede

L’ Associazione ha sede legale in ……………………………………………………

L’ eventuale cambiamento di indirizzo all’interno del Comune di cui sopra non comporta modifica del presente Statuto.

ART. 3 – Scopo

L’Associazione …………………………  non persegue scopi di lucro, è apolitica e apartitica e ha lo scopo di:

  • operare per il riconoscimento del ruolo centrale del mediatore merceologico specializzato in riso greggio, riso raffinato e sottoprodotti lavorazione riso greggio nell’ambito più generale della mediazione, nell’interesse della collettività;
  • tutelare, promuovere e rappresentare gli interessi collettivi degli associati nella direzione e/o all’interno degli Organismi;
  • svolgere azione di sensibilizzazione verso le istituzioni, i mezzi di comunicazione di massa, le parti sociali e il mondo economico circa la / le specificità della figura del mediatore merceologico, la sua autonomia e indipendenza, la sua professionalità e preparazione, ai fini del riconoscimento e difesa della dignità del mediatore in quanto categoria professionale;
  • collaborare con gli Organismi Governativi, con le Pubbliche Amministrazioni, con Associazioni o Gruppi preposti, nazionali, comunitarie e internazionali, per la elaborazione di norme, regolamenti, procedure aventi oggetto la professione del mediatore, le attività di mediazione e di formazione professionale;
  • favorire un diretto contatto con le associazioni similari;
  • definire, promuovere e attivare le linee guida di un comportamento etico della professione del mediatore, predisponendo un Codice Etico che indirizzi e impegni gli associati a garantire trasparenza, correttezza e professionalità nei rapporti tra associati.

L’Associazione si propone, anche, il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • la formulazione di proposte di redazione di normativa generale e regolamentare, disciplinante la mediazione e sua diffusione agli associati da presentare nei modi di legge nelle sedi competenti; la partecipazione a seminari, incontri ed audizioni, anche presso Autorità Italiane ed Estere relative alla mediazione ;
  • l’azione, l’assistenza e la tutela, se del caso, anche in giudizio ed in qualsiasi sede, ordine e grado e giurisdizione competente, in materie inerenti all’interesse dei singoli associati, della categoria dei mediatori e della stessa Associazione;
  • il coordinamento con associazioni analoghe anche di altri Paesi e l’eventuale adesione in esse;
  • convenzioni, accordi e altre forme di rapporti con Enti pubblici e privati, società, Compagnie di assicurazione, Istituti bancari e altre entità a favore degli associati e dell’Associazione stessa;
  • L’istituzione di una banca dati dei mediatori resa pubblica attraverso il sito web nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 4 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata, salvo il potere dell’Assemblea straordinaria di deliberarne in ogni tempo lo scioglimento, la liquidazione o la trasformazione.

ART. 5 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote sociali di ammissione e di rinnovo annuale degli associati.

ART. 6 – Associati

  • possono essere associati esclusivamente le persone fisiche che possiedono regolare licenza, che non siano dichiarati in stato di fallimento, che non abbiano subito condanne penali nello svolgimento di attività commerciali o di rappresentanza o di altro tipo, che non abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali;
  • accettare e rispettare il presente Statuto ed il Codice Etico dell’Associazione.

ART. 10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; i Vicepresidenti; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri; il Comitato Scientifico; il Comitato Rapporti esterni e affari generali. Le cariche sociali hanno durata annuale. Non sarà più possibile ricoprire la carica di Presidente per un periodo minimo di quattro anni. I titolari delle cariche scadute rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei sostituti. Ogni membro eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica sarà sostituito per cooptazione fino a ratifica da parte dell’Assemblea. Il mandato sostitutivo avrà la medesima scadenza che competeva al mandato del titolare sostituito.

ART. 11 – Assemblea degli associati

L’Assemblea degli associati ha potere deliberativo generale, salve le materie devolute dal presente Statuto. L’Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote di associazione. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea degli associati è indetta, in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all’anno. L’Assemblea può essere indetta, in via straordinaria, dal Presidente, quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal trenta per cento degli associati aventi diritto di voto.

Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’assemblea nominato dal Presidente per l’occasione.

Compete all’Assemblea:

  • discutere e approvare la politica generale dell’Associazione e le scelte strategiche e tattiche circa lo scopo associativo e gli interessi dell’Associazione;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo e tra essi il Presidente e i Vicepresidenti;
  • determinare le quote associative, ordinarie e straordinarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti ed approvarne l’eventuale compenso;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • nominare il Comitato Scientifico;
  • formulare le direttive per l’attività dell’Associazione;
  • deliberare le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione;
  • procedere all’esame ed all’approvazione del rendiconto annuale di gestione dell’Associazione, della Relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori;
  • deliberare circa l’esclusione degli associati;
  • approvare il Codice Etico e il Regolamento di attuazione del presente Statuto, approntati dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su qualsiasi materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l’Assemblea sarà presieduta da uno dei Vicepresidenti che svolgono funzione vicaria.

ART. 12 – Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati in regola con il pagamento delle quote.

Il Consiglio Direttivo è composto:

  • dal Presidente e dai Vicepresidenti scelti tra i Consiglieri;
  • da un numero di componenti variabile da tre a sette, eletti dall’Assemblea compreso il Presidente e i Vicepresidenti. I membri dei Consiglio Direttivo rimarranno in carica un anno. Non sarà più possibile ricoprire la carica di Presidente per un periodo minimo di quattro anni. Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario.

Sono compiti del Consiglio:

  • dirigere e gestire l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  • predisporre e presentare all’assemblea, per l’approvazione, il Codice Etico e il Regolamento di attuazione dello Statuto;
  • predisporre e presentare all’Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto annuale di gestione;
  • formalizzare l’istruttoria per l’ammissione dì nuovi associati;
  • proporre all’Assemblea l’entità delle quote associative in relazione alle esigenze di spesa dell’associazione derivanti dal bilancio preventivo e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto;
  • vigilare sull’osservanza dello Statuto sociale e proporre eventuali modifiche;
  • decidere la composizione di eventuali commissioni di studio, di partecipazione e di rappresentanza verso l’esterno;
  • proporre all’Assemblea l’eventuale compenso spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominati, accertandone la copertura finanziaria;
  • definire l’assunzione di personale dipendente, il conferimento di incarichi di collaborazione, di incarichi di prestazione di servizi e di ordini di acquisto di beni;
  • adempiere gli altri compiti stabiliti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo può delegare a membri del Consiglio stesso e/o a Soci l’adempimento di specifici compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo sì riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o comunque quando viene richiesto da un terzo dei Consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza dei Presidente o di almeno uno dei Vicepresidenti, con funzione vicaria, e della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale la deliberazione assunta con il voto dei Presidente.

Non è ammessa la partecipazione per rappresentanza.

ART. 13 – Il Presidente

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell’Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie e per l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Sono delegati al Presidente gli adempimenti di natura ordinaria relativi alla gestione corrente, quali effettuazione di operazioni bancarie, apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali, operazioni presso gli istituti previdenziali e presso l’amministrazione finanziaria dello Stato e altre amministrazioni pubbliche. Il Presidente ha facoltà di delega dei predetti adempimenti ad altro membro del Consiglio direttivo.

ART. 14 – I Vicepresidenti

I Vicepresidenti, eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo, sostituiscono disgiuntamente e dietro suo incarico, il Presidente in tutti i suoi compiti quando questi è assente o indisponibile. E’ facoltà del Presidente delegare ai Vicepresidenti specifici compiti e funzioni.

ART. 19 – Esercizio finanziario e Bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto di previsione è proposto dal Consiglio Direttivo ai membri dell’Assemblea entro il 31 gennaio dell’anno di esercizio e deve essere discusso ed approvato entro la fine del mese di Aprile dell’anno di esercizio.

Alla medesima assemblea entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo, viene proposto all’approvazione dell’assemblea il rendiconto dell’anno concluso, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.

I conti preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede rumeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione.

E’ compito del Presidente rendere noto ai Soci l’avvenuto deposito dei succitati documenti.

ART. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Nel caso di cessazione dell’attività sia per volontà degli associati sia per le cause previste dal Codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste dall’art. 11 che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

La proposta di scioglimento può essere avanzata:

  • dal Consiglio Direttivo previa approvazione con maggioranza assoluta dei membri del Consiglio stesso.

I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.

Codice Etico

Premessa

Il presente Codice “Etico” è stato concepito per offrire ai Mediatori canoni-guida di comportamento nel procedimento di mediazione e definisce regole di condotta, ispirate a principi etici condivisi con la tradizione deontologica dei Mediatori in ambito internazionale e comunitario, con specifico riferimento all’elaborazione di codici volontari di condotta.

Le regole “etiche” mirano a garantire, attraverso la loro libera adesione, il corretto svolgimento da parte del Mediatore della sua “professione”, riconosciuta come indispensabile, ed il sereno raggiungimento di livelli minimi di standard di “qualità”.

La forza del presente codice risiede nella spontanea adesione di ciascun Mediatore alle regole in esso contenute, che sono ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali, propri dell’ordinamento della categoria dei Mediatori.

La violazione delle seguenti proposizioni non comporta l’applicazione dì sanzioni di alcun tipo, salvo il caso di comportamenti gravi tenuti dal Mediatore, tali da comportare l’adozione di provvedimenti conseguenti da parte dell’Organismo, ovvero che siano fonte di risarcimento del danno in sede civile o integranti gli estremi di un reato penale.

REGOLA 1

Valori e principi fondamentali

Il Mediatore nello svolgimento della propria attività e di ogni comportamento professionale si ispira a valori di qualità, di trasparenza, di indipendenza e di imparzialità, osservando una linea di condotta incentrata ai più rigorosi canoni di dignità e di decoro, in modo da offrire una immagine di sé stesso, tale da essere riconosciuta e apprezzata da tutti come adeguata al prestigio del ruolo esercitato.

E’ fatto divieto di collaborare con chi esercita abusivamente la professione.

E’ dovere del Mediatore qualificarsi sempre come tale, oltre che con i Clienti, anche con i Colleghi in caso di trattative in cui siano interessati più Mediatori.

E’ vietata l’utilizzazione di mezzi che possano creare equivoci e confusione coi Colleghi sul mercato.

In caso di affare concluso per intervento dì più Mediatori la suddivisione della provvigione deve essere preventivamente pattuita fra le parti, possibilmente in forma scritta; in mancanza dì accordi le provvigioni verranno suddivise secondo quanto stabilito dal Codice civile e dagli Usi e Consuetudini locali.

Nello svolgimento della propria attività professionale il Mediatore non deve compiere atti di concorrenza sleale.

Il Mediatore Associato è tenuto a denunciare agli Organi competenti ogni forma di concorrenza sleale, pubblicità menzognera, e quant’altro possa arrecare danno all’immagine della professione.

Il Mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

REGOLA 2

Formazione ed aggiornamento professionale

Il Mediatore conserva ed accresce la propria preparazione professionale con assiduo impegno di studio e di ricerca nelle materie e settori in cui svolge la propria attività, si astiene dall’accettare l’incarico o a proseguire le procedure di mediazione quando non si ritiene dotato della preparazione e competenza necessaria e adeguata.

REGOLA 3

Indipendenza, imparzialità, trasparenza, riservatezza e competenza

Il Mediatore garantisce e difende l’indipendente esercizio del proprio ruolo, in ogni forma di partecipazione, curando una immagine di indipendenza e di imparzialità.

Il Mediatore cura la riservatezza e segretezza dei dati e notizie acquisiti in mediazione verso terzi.

Il Mediatore adotta un comportamento rispettoso verso i colleghi Mediatori.

REGOLA 4

Etica dell’informazione, diligenza ed operosità

Il Mediatore svolge la sua attività con neutralità, equidistanza, serietà, educazione, scrupolo, equilibrio, ponderatezza, cortesia, rispetto, pazienza, rettitudine, autorevolezza, diligenza, efficienza, correttezza, dignità, decoro.

Il Mediatore opera nel rispetto dei colleghi Mediatori, rispetta gli altri e la diversità, la dignità di ogni persona, senza discriminazione e pregiudizio di sesso, di cultura, di ideologia, di razza e di religione.

Il Mediatore promuove la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, senza ricercare o attendere riconoscimenti, premi o vantaggi di qualsiasi natura ed accettando compensi solo in relazione all’opera professionale esercitata.

REGOLA 5

Interpretazione e integrazione alle regole del presente Codice

Il Presidente a seguito di richiesta di integrazioni al Codice Etico, da parte di qualsiasi associato, sentito il Consiglio, provvede alla sua formulazione ed all’inserimento nell’apposita raccolta del Codice “Etico”, previa approvazione dalla maggioranza degli associati.

Il Presidente cura la conservazione e la custodia delle regole del presente Codice “Etico” e provvede all’acquisizione ed integrazioni delle nuove regole approvate.

Il presente Codice “Etico” è stato concepito per offrire agli associati canoni-guida di comportamento e definisce regole di condotta, ispirate a principi etici condivisi con il movimento “Fare per Fermare il Declino” e alla tradizione deontologica dei liberali in ambito internazionale e comunitario, con specifico riferimento all’elaborazione di codici volontari di condotta.

Le regole “etiche” mirano a garantire, attraverso la loro libera adesione, il corretto svolgimento da parte degli associati del loro impegno politico e sociale.

La forza del presente Codice risiede nella spontanea adesione di ciascun associato alle regole in esso contenute, che sono ispirate all’attuazione dei valori morali fondamentali.

La violazione delle seguenti proposizioni può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto, salvo il caso di altri comportamenti gravi tenuti dall’associato, tali da comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti conseguenti da parte degli Organismi competenti.